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E L E M E N T I C O S T I T U T I V I

ART. 1
(Principi fondamentali)
  1. La Comunità di Fratta Todina é ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
  2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
ART. 2
(Finalità)
  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
  2. . Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
  3. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
  4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
    1. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
    2. il riconoscimento della pace quale diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli;
    3. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione favorendo la valorizzazione dell'attività agricola, artigianale, commerciale e turistica;
    4. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
    5. la promozione di azioni positive per rimuovere gli ostacoli fisici e sociali per l'inserimento nella vita urbana dei portatori di handicap;
    6. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
    7. lo sviluppo di un sistema di trasporti e viabilità che assicuri collegamenti adeguati alle necessità della popolazione residente;
    8. la promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la ricerca di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori;
    9. la tutela del bambino ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità mediante l'educazione in uno spirito di pace, di dignità , di tolleranza, di libertà , di uguaglianza e di solidarietà ;
    10. la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività del tempo libero;
    11. la promozione della revisione dei confini comunali per conseguire il riordino territoriale per una più puntuale gestione dei servizi.
ART. 3
(Programmazione e forme di cooperazione)
  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Umbria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
  4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana.
ART. 4
(Territorio e sede comunale)
  1. La circoscrizione del Comune é costituita dalle seguenti località : Spineta, Pontecane, Stazione, storicamente riconosciute dalla comunità .
  2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,70 confinante con i Comuni di Todi , Montecastello Vibio, San Venanzo, Collazzone e Marsciano.
  3. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel Capoluogo.
  4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
  5. La modifica della denominazione delle località o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
ART. 5
(Albo pretorio)
  1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
  2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità , l'integralità e la facilità di lettura.
  3. Il responsabile di ciascun ufficio cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, relativamente agli atti di propria competenza.
ART. 6
(Stemma e Gonfalone)
  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Fratta Todina e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1973.
  3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I: ORGANI ELETTIVI

ART. 7
(Organi)
  1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.
ART. 8
(Consiglio Comunale)
  1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità , determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrati= vo.
  2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
ART. 9
(Competenze e attribuzioni)
  1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità , trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità .
  3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
  4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
  5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà .
ART. 10
(Sessioni e convocazione)
  1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/II lettera b) della Legge 142/90.
  3. Il consiglio é convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
  4. Gli adempimenti previsti al III comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal vice sindaco, sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco;
  5. Il sindaco neoeletto é competente per la convocazione e la presidenza della prima seduta del consiglio comunale.
ART. 11
(Commissioni)
  1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
  2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
  3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
  4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
ART. 12
(Attribuzioni delle commissioni)
  1. Compito principale delle commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
  2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
  3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
    • la nomina del presidente della commissione; la stessa nomina può essere riservata al consiglio comunale;
    • le procedure per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
    • i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
    ART. 13
    (Consiglieri)
    1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
    2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili , non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separata deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.
    ART. 14
    (Diritti e doveri dei consiglieri)
    1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, prevista dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
    2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
    3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.
    4. Ciascun consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
    5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
    6. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza é dichiarata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
    ART. 15
    (Gruppi consiliari)
    1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
    2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
    ART. 16
    (Giunta comunale)
    1. La giunta é l'organo esecutivo del Comune.
    2. Collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità , della trasparenza e della efficienza.
    3. Collabora con il sindaco adottando tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
    4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
    ART. 17
    (Elezione e prerogative)
    1. La giunta é nominata dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Per garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella giunta deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
    2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
    3. Non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado.
    4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo tempestivamente alla sostituzione e dandone motivata comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.
    5. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del vice sindaco e dell'assessore in relazione ai requisiti richiesti.
    ART. 18
    (Composizione)
    1. La Giunta é composta dal Sindaco e da n. 4 assessori tra cui il Vice-Sindaco.
    2. N. 2 assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
    3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. La loro partecipazione alle sedute consiliari non é computata ai fine della determinazione delle presenze per la legalità delle medesime.
    ART. 19
    (Funzionamento della giunta)
    1. La giunta é convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
    2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
    ART. 20
    (Attribuzioni)
    1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
    2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
    3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
      1. propone al consiglio i regolamenti;
      2. approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
      3. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
      4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
      5. elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
      6. adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e deio servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
      7. delibera in merito alla revoca del Segretario per violazioni dei doveri d'ufficio;
      8. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
      9. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
      10. autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
      11. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
      12. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
      13. riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
      14. presenta rendicontazione quadrimestrale da parte del Sindaco e degli assessori al consiglio sull' attività della Giunta anche mediante relazioni, su specifici argomenti, con il supporto dei funzionari incaricati.
      15. nomina il difensore per un'azione giudiziaria.
      16. approva i verbali di gara e di concorso.
    ART. 20
    (Deliberazioni degli 0rgani collegiali)
    1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
    2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
    3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". La giunta può rendere pubbliche le proprie sedute.
    4. La documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità . In tal caso é sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
    5. I verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.
    ART. 22
    (Pareri obbligatori)
    1. Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
    2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.
    3. Non sono sottoponibili a pareri:
      • gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
    ART. 23
    (Soggetti tenuti all'espressione dei pareri)
    1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità i responsabili dei servizi nell e cui competenze é compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
    2. . Il responsabile del servizio esprime il parere di regolarità tecnica verificando la conformità della proposta alla normativa Tecnica che regola la materia oggetto di deliberazione.
    3. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:
      • di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;
      • della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
      • di conformità alle norme fiscali;
      • di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità .
    ART. 24
    (Sindaco)
    1. Il sindaco é il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
    2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive
    3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
    4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
    5. Il sindaco assume le proprie funzioni di ufficiale di governo dopo aver prestato giuramento di osservare lealmente la costituzione davanti al consiglio nella seduta di insediamento.
    6. Entro 60 giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, semtita la Giunta, presenta in Consiglio Comunale il programma di governo he viene sottoposto a votazione finale.
    ART. 25
    (Attribuzioni di amministrazione)
    1. Il sindaco:
      1. ha la rappresentanza generale dell'ente;
      2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
      3. coordina l'attività dei singoli assessori;
      4. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli per sottoporli all'e same della giunta;
      5. sovraintende al funzionamento dei servizi ed uffici e all'esecuzione degli atti";
      6. ha facoltà di delega;
      7. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
      8. può concludere accordi con i soggetti interessati esclusivamente nell'ambito di atti di programmazione e di indirizzo;
      9. convoca i comizi per i referendum consultivi;
      10. nomina il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali previsto per legge e revoca con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, il segretario stesso per violazioni d'ufficio;
      11. nomina il direttore generale, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 51/bis, 3 comma, della legge 8/6/90, n. 142 inserito dall'art. 6, comma 10, della legge 15/5/97, n. 127;
      12. coordina nell'ambito della disciplina generale di settore e sulla base degli indirizzi del consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici;
      13. adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 112/98;
      14. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi e direzione di aree funzionali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
      15. vigila sul servizio di polizia municipale;
      16. provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
    ART. 26
    (Attribuzioni di vigilanza)
    1. Il sindaco:
      1. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
      2. promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull 'intera attività del comune;
      3. compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
      4. collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
      5. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
    ART. 27
    (Attribuzioni di organizzazione)
    1. Il Sindaco:
      1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
      2. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
      3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
      4. propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
      5. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
      6. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;
      7. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
    ART. 28
    (Vice Sindaco)
    1. Il vice sindaco é l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
    2. Il vice sindaco é l'assessore che a tale funzione viene nominato dal sindaco.
    3. . In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco l'assessore.
    4. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed all'assessore deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

    TITOLO II: ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

    CAPO I: SEGRETARIO COMUNALE

    ART. 29
    (Principi e criteri fondamentali di gestione)
    1. Il Segretario Comunale, titolare funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica dio diritto pubblico é iscritto all'Albo dei Segretari comunali.
    2. Lo stato giuridico e il ruolo sono disciplinati dalla legge.
    3. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazioni dei doveri d'ufficio.
    4. E' facoltà dell'Ente stipulare convenzioni con altri Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale.
    ART. 30
    (Funzioni)
    1. Le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla Legge.
    2. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e da Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
    ART. 31
    (Attribuzioni consultive)
    1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interni all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco a quelle esterne.
    2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
    ART. 32
    (Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento)
    1. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività , salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'art. 5-bis della legge n. 142 del 1990, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
    ART. 33
    (Attribuzioni di legalità e garanzia)
    1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

    CAPO II: UFFICI

    ART. 34
    (Principi strutturali ed organizzativi)
    1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
      1. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
      2. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
      3. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
      4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
    2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
    ART. 35
    (Struttura)
    1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, é articolata in aree, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
    ART. 36
    (Personale)
    1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
    2. La disciplina del personale é riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto
    3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
      1. struttura organizzativo-funzionale;
      2. dotazione organica;
      3. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
      4. diritti, doveri e sanzioni;
      5. modalità organizzative della commissione di disciplina;
      6. trattamento economico.
    ART. 36 BIS
    (Attribuzioni gestionali)
    1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio di distinzione/separazione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo dalla gestione, é affidata ai Responsabili delle aree.
    2. Ai responsabili delle aree é attribuita la direzione dei rispettivi ufffici e servizi, la responsabilità gestione e quanto richiesto per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico pertinenti alle proprie competenze.
    3. In particolare ai responsabili delle aree compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
    ART. 36 TER
    (Direttore generale)
    1. Previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, può essere nominato il Direttore Generale.
    2. Qualora non risulti stipulata la convenzione, le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
    ART. 37
    (Responsabili dei servizi)
    1. Il responsabile del servizio é il soggetto che ha, anche di fatto, la responsabilità e direzione di un servizio avente imputazione di competenze, anche disomogenee.
    2. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce.
    3. Il responsabile del servizio in esecuzione delle direttive date dagli organi di governo dell' ente, cura l'istruttoria delle proposte degli atti. Ad essi fa capo la responsabilità dell'attuazione dei procedimenti amministrativi, secondo le modalità e le disposizioni di legge e di regolamento per l'applicazione della Legge 7/8/1990, n. 241;

    TITOLO III: SERVIZI

    ART. 38
    (FORME DI GESTIONE)
    1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità , obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
    2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
    3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione,costituzione di aziende, di consorzio, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del servizio.
    4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
    5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
    6. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana quando per l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
    ART. 39
    (Gestione in economia)
    1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

    TITOLO IV: CONTROLLO INTERNO

    ART. 40
    (Principi e criteri)
    1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programma ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
    2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
    3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
    4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell 'ente.
    ART. 41
    (Revisore del conto)
    1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
    2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità , al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
    3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

    PARTE II

    ORDINAMENTO FUNZIONALE

    TITOLO I: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

    ART. 42
    (Principio di cooperazione)
    1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza av valendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
    ART. 43
    (Convenzioni)
    1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
    2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvat e dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
    ART. 44
    (Consorzi)
    1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
    2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degl i enti contraenti.
    3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
    4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
    ART. 45
    (Unione dei comuni)
    1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni (aventi affinità demografiche, territoriali, economico-sociali) con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività .
    ART. 46
    (Accordi dimprogramma)
    1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programma previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l 'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
    2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell' eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
      1. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    3. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
    4. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
    5. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

    TITOLO II: PARTECIPAZIONE POPOLARE

    ART. 47
    (Partecipazione)
    1. . Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento , l'imparzialità e la trasparenza.
    2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
    3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
    4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

    CAPO I: INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

    ART. 48
    (Interventi nel procedimento amministrativo)
    1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
    2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
    3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
    4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
    5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, é consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
    6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
    7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
    8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
    9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
    10. I soggetti di cui al comma 1^, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
    11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
    ART. 49
    (Istanze)
    1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
    2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal sindaco, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
    3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
    ART. 50
    (Petizioni)
    1. Tutti i cittadini elettori del Comune possono rivolgersi, in forma collettiva, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento, agli organi dell'amministrazione per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria.
    2. La petizione, previa istruttoria, é sottoposta entro 30 giorni dal suo ricevimento all'esame dell'organo competente, che dovrà adottare e comunicare le proprie determinazioni in merito nei successivi 30 giorni.
    ART. 51
    (Proposte)
    1. N. 100 cittadini elettori del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 90 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
    2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 120 giorni dalla presentazione della proposta.
    3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.

    CAPO II: ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

    ART. 52
    (Principi generali)
    1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 55, l'accesso ai dati di cui é in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
    2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.
    ART. 53
    (Associazioni)
    1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
    2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
    ART. 54
    (Organismi di partecipazione)
    1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
    2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
    ART. 55
    (Incentivazione)
    1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento.

    CAPO III: REFERENDUM: DIRITTO DI ACCESSO

    ART. 56
    (Referendum)
    1. . Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
    2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionale sul bilancio e conto consuntivo, sul personale comunale su nomine o deliberazioni concernenti persone, su espropriazioni per pubblica utilità , su oggetti sui quali il consiglio comunale ha già adottato provvedimenti deliberativi con conseguenti i mpegni finanziari a carico del bilancio comunale, su materie che sono già state oggetto di consultazi one referendaria nell'ultimo quinquennio.
    3. . Soggetti promotori del referendum possono essere:
      1. il 20 per cento del corpo elettorale;
      2. il consiglio comunale.
    4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità , i tempi, le c ondizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
    ART. 57
    (Effetti del Referendum)
    1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
    2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
    ART. 58
    (Diritto di accesso)
    1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
    2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
    3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
    ART. 59
    (Diritto di informazione)
    1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
    2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
    3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità .
    4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
    5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
    ART. 59 bis
    (Statuto diritti del contribuente)
    1. Il Comune riconosce i principi contenuti nella legge 27.7.2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente di cui ne demanda la specifica disciplina ai regolamenti interni.

    CAPO IV: DIFENSORE FISICO

    ART. 60
    1. . Il Comune istituisce al fine di tutelare i diritti dei cittadini e di garantire una corretta gestione dei servizi e delle attività comunali, l'istituto del difensore civico stipulando apposita convenzione con Comuni vicini che preveda la costituzione di un ufficio intercomunale del difensore civico.
    2. . L'elezione, le prorogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale saranno stabiliti con la convenzione di cui al precedente comma.

    TITOLO III: FUNZIONE NORMATIVA

    ART. 61
    (Statuto)
    1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
    2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
    3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività , sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità .
    ART. 62
    (Regolamenti)
    1. . Il Comune emana regolamenti:
      1. nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
      2. in tutte le altre materie di competenza comunale.
    2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
    3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
    4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun gruppo consiliare ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del presente statuto.
    5. . I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 56.
    6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
    7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delib era in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la du rata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione é divenuta esecutiva. I regolamenti devono es sere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità . Essi deb bono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
    ART. 63
    (Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)
    1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei p rincipi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore del le nuove disposizioni.
    ART. 64
    (Ordinanze)
    1. Il sindaco emana altresì , nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell' ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'ar t. 117 del D.Lgs. 112/98.
    2. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisc e ai sensi del presente statuto.
    3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.
    ART. 65
    (Norme transitorie e finali)
    1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
    2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.